Amministrazione di sostegno.
Un'assistenza gratuita a tutela dell'infermità

Marc Chagall, Sulla città, 1914-18
L’amministratore di sostegno (ADS) è la figura prevista nel caso in cui una persona, per effetto di una infermità o di una menomazione psichica anche temporanea, si trovi nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi o compiere atti giuridicamente rilevanti.

Il Giudice Tutelare nomina l’ADS con decreto motivato. L’amministratore di sostegno avrà il compito di assistere, prestare assistenza e rappresentare il beneficiario.

Possono chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno:

• Il coniuge o la persona stabilmente convivente
• I parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado
•Il tutore o il curatore del beneficiario
•Il pubblico ministero.


Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, o in eccesso rispetto ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati.

L’ufficio dell’amministratore di sostegno è gratuito. Il giudice considerata l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Con qualche eccezione, l’amministratore non ha il diritto di essere retribuito.

Le persone che richiedono l’amministratore di sostegno per un familiare possono avvalersi della perizia di un professionista Consulente Tecnico di Parte per documentare le condizioni psicofisiche del familiare e la necessità dell’amministrazione. Coloro, invece, che sono sottoposti contro la loro volontà a valutazioni (Consulenze Tecniche d’Ufficio = CTU) per un’eventuale amministrazione di sostegno possono avvalersi di un professionista Consulente Tecnico di Parte che li assista di fronte al CTU e al giudice.