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ATTIVITA'

Consulenza mobbing

Per “mobbing” si intende una forma di aggressione psicologica messa in atto nell’ambiente di lavoro mediante una serie di comportamenti aggressivi e vessatori deliberatamente voluti, ripetuti nel tempo, da parte del datore di lavoro, superiori o colleghi nei confronti di una vittima designata.

La persona oggetto di mobbing viene messa in una posizione di debolezza e aggredita in modo più o meno diretto, da una o più persone per un lungo periodo con lo scopo e/o la conseguenza della sua estromissione dal mondo del lavoro.

Le condotte mobbizzanti riguardano strategie comportamentali che impediscono alla vittima di esprimersi, la isolano, distruggono la sua reputazione agli occhi dei colleghi, la discreditano nel suo lavoro, ne compromettono la salute affidandogli incarichi gravosi, stressanti o pericolosi.

La vittima di mobbing perde gradatamente la stima professionale di sé e la motivazione al lavoro nel contesto socio-ambientale di riferimento. Le azioni di mobbing possono provocare alterazioni riguardanti:

- l’equilibrio socio-emotivo della vittima, che potrà sviluppare sintomi quali ansia, depressione, attacchi di panico, isolamento, ossessioni e depersonalizzazione;

- l’equilibrio psico-fisico attraverso la comparsa di sintomi psico-somatici quali: cefalea, vertigini, tachicardia, disturbi gastrointestinali, alterazioni del sonno, delle funzioni sessuali,

- disturbi del comportamento quali: tendenza alla passività, mancanza di appetito, gesti auto o etero aggressivi, abuso di alcol o farmaci.

L’aggressione alla sfera psichica dell’individuo potrà tradursi in una menomazione alla propria integrità psicofisica, cioè in una condizione di vera e propria psicopatologia (danno biologico) o in una serie di alterazioni del suo modo di essere nelle relazioni lavorative, sociali, e infine familiari che ledono la piena espressione della sua personalità nel mondo esterno (danno esistenziale).

Nel caso in cui il lavoratore mobbizzato veda compromessa, temporaneamente o con postumi permanentemente invalidanti, la propria salute, il datore di lavoro è chiamato a rispondere a pieno titolo in sede civile della lesione all’integrità psicofisica in base agli art. 32 della Costituzione, ma soprattutto in base all’art. 2087 c.c. che regola la responsabilità contrattuale nel rapporto di lavoro e che lo obbliga ad adottare misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. La personalità morale è tutelata inoltre dall’art.2 Cost., e in particolare dall’art. 41 Cost., che sancisce il divieto per l’iniziativa economica privata di recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.

In sede penale, in base al D.Lgs. n. 626/1994 il datore di lavoro è responsabile, insieme ai lavoratori, della sicurezza e della salute del lavoratore durante il lavoro, ed è sanzionato penalmente in caso di omissione.

Per quanto riguarda le vessazioni sul lavoro, sono inoltre sono imputabili di reato tutte quelle condotte che abbiano di per sé rilievo penale: dall’ingiuria (art. 594 c.p.) e la diffamazione (art. 595 c.p.) alle molestie e molestie telefoniche (art. 660 c.p.), alla violenza sessuale (art. 609bis c.p.), alla violazione, sottrazione e soppressione della corrispondenza (art.616 c.p.), al sequestro di persona (art. 605 c.p.), alle percosse (art. 581 c.p.) alle lesioni personali (art. 582 c.p.) all’omicidio (art.575 c.p.) all’istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.).

Come in ogni altra tipologia di danno alla persona, una volta riconosciuta la responsabilità, civile e/o penale, di un “mobber”, la legge lo obbliga al risarcimento del danno in base agli articoli 2043 c.c. e 185 c.p.

Anche in caso di “corresponsabilità” del lavoratore mobbizzato, non è consentito l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità risarcitoria per danni in caso di condotta negligente o imprudente del soggetto offeso. Le azioni ostili non possono escludersi nemmeno nel caso in cui il dipendente avesse contribuito con il proprio comportamento a creare una situazione di incompatibilità ambientale, ovvero avesse accettato compiti faticosi e stressanti.



Demansionamento


L’art. 2103 c.c. tutela il lavoratore e in particolare sancisce che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alla mansioni per le quali è stato assunto….”. Il declassamento di categoria e/o retributivo rappresenta una lesione economica e personale, minando la dignità del prestatore di lavoro.

In caso di demansionamento e dequalificazione professionale, la lesione provocata al lavoratore è potenzialmente produttiva di danni patrimoniali, ma anche, ove dimostrato, di danni non patrimoniali, quali il danno biologico e il danno esistenziale.

Il Mobbing e/o il demansionamento, quando accertati e documentati, configurano un danno biologico, morale ed esistenziale soggetto ad indennizzo.


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